


TERMINI RIGOROSI PER LA CONTESTABILITÀ DEL CREDITO IVA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
9 Agosto 2010 - Autore: SLTC - Studio Legale TributarioArticoli correlati
La Corte di Cassazione ha ribadito il proprio precedente orientamento in cui affermava che anche la contestabilità del credito IVA preteso dal contribuente è soggetta ai termini rigorosi previsti per l’accertamento delle maggiori imposte dovute: “si deve ritenere che il credito riportato in dichiarazione deve, se del caso, essere contestato da parte dell'Ufficio mediante avviso di rettifica da effettuarsi nei termini di decadenza previsti dalla legge. Se ciò non avviene, a fronte dell'istanza di rimborso, l'Amministrazione, divenuto definitivo il credito dichiarato, è tenuta ad effettuare il rimborso” (CTP Pisa sent. 86 del 30 giugno 2010).



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