


Rivalutazione terreni e partecipazioni già rivalutate in precedenza
20 Gennaio 2010 - Autore: Dott. LUCIANO CHIARI - CommercialistaArticoli correlati
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Possibilità di “aggiornare” i valori già oggetto di precedenti rivalutazioni
La rivalutazione al 1° gennaio 2010 può essere eseguita anche su terreni e partecipazioni già precedentemente rivalutate.
In questo caso, si dovrà effettuare una nuova perizia di stima, versando l’imposta sostitutiva calcolata sull’intero nuovo valore e chiedendo il rimborso di quella precedentemente versata.
Come ormai noto, l’art. 2 commi da
- del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa, non negoziate in mercati regolamentati;
- dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche.
La rideterminazione può essere effettuata per le partecipazioni ed i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2010 ed il nuovo termine per la rivalutazione di dette partecipazioni e terreni è stato fissato al
Entro tale data dovranno essere effettuati:
- il versamento delle imposte sostitutive, integralmente o limitatamente alla prima rata, come previsto dalla normativa;
- la redazione ed il giuramento della perizia di stima.
I contribuenti che, pur essendosi avvalsi in passato della rideterminazione del valore di terreni o delle partecipazioni, sono rimasti ancora in possesso dei beni "affrancati", potrebbero ora avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione. Infatti, il plusvalore nel frattempo maturato può rendere economicamente conveniente sostenere i costi per un nuovo affrancamento di valore, pur di "sterilizzare" fiscalmente la quota di plusvalenza imponibile che si è formata.
In questo caso, si dovrà effettuare una nuova perizia di stima, versando l’imposta sostitutiva calcolata sull’intero valore periziato e chiedendo il rimborso dell’imposta precedentemente versata.
Per la rivalutazione di terreni e partecipazioni già oggetto di precedenti rivalutazioni, quindi:
- è necessaria una nuova perizia di stima;
- l’imposta sostitutiva deve essere calcolata sull’intero nuovo valore e l’imposta già versata in precedenza:
- non può essere scomputata dal nuovo versamento;
- non si può portare in compensazione;
- può essere solo chiesta a rimborso.
In sostanza, non è possibile:
- scomputare dall’importo dell’imposta sostitutiva dovuta quanto già pagato per la precedente rivalutazione;
- portare in compensazione tale importo in F24.
È, tuttavia, consentito omettere il versamento della terza rata per i contribuenti che hanno effettuato l’ultima rivalutazione entro il
In questi casi, infatti, l'Agenzia (con circolare 27/E/2003) ha richiesto il versamento dell'intera nuova imposta sostitutiva (basata sul valore della perizia più recente) avendo tuttavia, il contribuente, diritto al rimborso della vecchia, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/73. L'unica possibilità concessa è stata quella di interrompere il versamento delle eventuali rate non ancora scadute relative alla precedente rivalutazione.
La scelta delle Entrate di fare riferimento a questa disposizione comporta che l'istanza di rimborso debba essere presentata nel termine di 48 mesi dal versamento.
L'Agenzia ha anche successivamente ribadito questo principio con la risoluzione 236/E/2008 nella quale è stato affermato che se dal primo versamento dell'imposta sostitutiva sono passati più di 48 mesi, il rimborso (ex articolo 38 del Dpr 602/1973) non sarebbe più esperibile, essendo trascorsi i termini di decadenza previsti da questa disposizione.
Conseguentemente, tutti coloro che hanno affrancato in base all'articolo 11-quaterdecies, comma 4, del DL 203/2005 (con data di riferimento della perizia al 1° gennaio 2005), faranno bene a velocizzare la procedura, versando e presentando istanza di rimborso entro il prossimo mese di giugno. La prima o unica rata di quella rivalutazione, infatti, andava versata entro il
Per tutti coloro che hanno rivalutato in precedenza, secondo l'Agenzia, è possibile recuperare al massimo le rate versate dal
È da evidenziare che, come espressamente precisato dalla Amministrazione Finanziaria con la circolare 15/E/2002, relativamente alla perizia per la rivalutazione di terreni, è necessario che la redazione ed il giuramento della perizia stessa avvengano prima della cessione dell’area interessata dalla rivalutazione (e comunque entro il



RIVALUTAZIONE
29 Agosto 2011 ore 12:13:02 - MATTEO