4 Marzo 2010 Scritto da: Luciano Chiari
Entro il
L’obbligo di versamento permane anche a seguito dell’abolizione dell’obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall’art. 8 della L. 383/2001.
Sono tenuti al versamento le società di capitali (es. Spa, Sapa e Srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (C.M.
Peraltro, la tassa rimane applicabile sempreché permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati (es. libro giornale e libro inventari) e bollati (es. libri sociali ex art. 2421 c.c.) nei modi previsti dall’art. 2215 c.c.
In un’altra occasione, il Ministero ha rilevato che sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (R.M.
A parere dell’Amministrazione finanziaria (C.M. 108/E/96, in risposta al quesito 12.1.3), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal Codice civile (secondo un orientamento giurisprudenziale, invece, non sono soggetti all’obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa; cfr. Trib. Udine
L’ammontare della tassa, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, è pari a:
- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell’
Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta:
- per il primo anno di attività;
- per gli anni successivi.
Il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all'Ufficio del Registro di Roma - Tasse di concessioni governative - c/c postale n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività; su tale dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell’attestazione di versamento.
Per i versamenti di competenza della Regione Sicilia, occorre utilizzare il conto corrente postale n. 210906.
Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 “Tassa annuale vidimazione libri sociali” e indicando, quale periodo di riferimento, "2010". Se il contribuente vanta crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.
La R.M.
Pertanto, gli eventuali controlli sul regolare pagamento della tassa saranno effettuati in un momento successivo, anche in occasione di accessi, verifiche od ispezioni da parte degli organi preposti.