CORSO
DI PREPARAZIONE 2008 ALLA PROVA SCRITTA E
ORALE DI PROMOTORE FINANZIARIO (NUMERO CHIUSO)
AGGIORNATO
CON MIFID 2008
Per
informazioni e iscrizioni: http://www.finanzaediritto.it/articolo.php?a=749
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Esame
di idoneità per l'iscrizione all'Albo
dei promotori finanziari
I sessione 2007:
III sessione 2006:
II sessione 2006:
I sessione 2006:
III sessione 2005:
II sessione 2005:
I sessione 2005:
Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari(Adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto dell'11 novembre 1998, n. 472e successivamente modificato con decreto 12 aprile 2000, n.140)(1)
Art. 1
(Requisiti di onorabilità)
1. Non possono essere iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito «Albo»), coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione (2), contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della CONSOB.
Art. 2
(Situazioni impeditive)
1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.
Art. 3
(Requisiti di professionalità)
1. Coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero equipollente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob (3).
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresì, superare una prova valutativa indetta dalla CONSOB, secondo le modalità stabilite dalla CONSOB medesima.
3. Sono esonerati dal superamento della prova di cui al comma 2 coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità accertati dalla CONSOB sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4 (4).
Art. 4
(Criteri valutativi della esperienza professionale)
1. L'accesso all'Albo dei promotori finanziari è consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sottoindicate attività:
a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b) negoziatore, abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno;
d) funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno.
2. Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1, devono essere state svolte per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.
3. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1, deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.
4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 può essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale.
Estratto
del regolamento di autodisciplina dei Promotori
Finanziari
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Finalità
del presente Regolamento è concorrere
a rendere effettiva l'osservanza, da parte
di tutti gli iscritti all'ANASF, del Codice
Deontologico di Autodisciplina dei promotori
finanziari, conformemente a quanto previsto
dall'art. 5, lettera c) dello Statuto.
2. Il
presente regolamento si applica nei confronti
di tutti i promotori finanziari iscritti all'ANASF.
Art. 2 - Gli organi di autodisciplina
Gli organi di autodisciplina dei promotori
finanziari sono due:
Art. 3 - Il Collegio dei Probiviri
1. Il
Collegio dei Probiviri è composto da
cinque membri, eletti dal Consiglio Nazionale
dell'ANASF fra gli iscritti all'Associazione
che abbiano i requisiti di cui al successivo
comma 2, fra i quali il medesimo Consiglio
Nazionale nomina il presidente.
2.
Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri
i promotori iscritti all'ANASF che abbiano
maturato un'esperienza almeno decennale nel
settore dell'offerta fuori sede e promozione
e collocamento a distanza, che non siano mai
incorsi in sanzioni penali per reati che hanno
effetti sui requisiti di onorabilità,
che non siano stati assoggettati a sanzioni
disciplinari ai sensi dell'art. 196 del decreto
legislativo n.58/1998 e dell'art. 98
del Regolamento Consob n.11522/1998, né
ai sensi del presente regolamento di autodisciplina.
L'eventuale sopravvenire di taluna tra siffatte
sanzioni determina la decadenza del membro
del Collegio. Non può essere eletto
nel Collegio dei Probiviri chi rivesta l'incarico
di membro titolare o supplente nell'Organismo
di gestione dell'Albo unico nazionale dei
promotori finanziari e nelle Commissioni Territoriali,
né chi faccia parte del Consiglio Nazionale
dell'ANASF. Non si può essere eletti
nel Collegio dei Probiviri per due volte consecutive,
fatto salvo quanto previsto in materia di
statuto.
3.
Il Collegio dei Probiviri resta in carica
fino alla decadenza del Consiglio Nazionale
che l'ha eletto.
4.
Il Collegio dei Probiviri è convocato
su iniziativa del presidente, o su richiesta
motivata di almeno tre componenti del Collegio
medesimo. I lavori del Collegio dei Probiviri
sono condotti e coordinati dal presidente.
Qualora quest'ultimo fosse impossibilitato
a partecipare alla riunione del Collegio,
i componenti presenti del Collegio nominano
fra uno di loro il membro facente le funzioni
di presidente.
5. Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito e può validamente deliberare con la presenza di almeno tre componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente, o del membro facente funzioni di presidente.
6.
Il Collegio dei Probiviri, tramite il presidente,
relaziona con regolarità al Comitato
Esecutivo dell'ANASF.
7.
I costi di funzionamento del Collegio sono
deliberati dal Comitato Esecutivo dell'ANASF.
Art. 4 - Il Giurì
- Il Giurì è
composto da tre membri, scelti dal Consiglio
nazionale dell'ANASF, tra studiosi e operatori
del mercato finanziario, che offrano le
massime garanzie di competenza, autorevolezza
e indipendenza.
- Il Giurì dura in
carica quanto il Collegio dei Probiviri.
Art. 5 - Sanzioni disciplinari
1. Il promotore finanziario che si renda responsabile di violazione delle regole di comportamento contenute nel codice deontologico di autodisciplina, incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto
b) censura
c) radiazione
dall'Associazione
2. Il richiamo scritto è irrogato per le violazioni meno gravi.
3. La censura è irrogata per le violazioni più gravi, ovvero per quelle violazioni meno gravi che seguano ad un precedente richiamo scritto.
4.
La radiazione dall'Associazione è irrogata
per le violazioni di particolare gravità.
5. Se le disposizioni regolamentari del tempo in cui fu commessa la violazione e le posteriori sono diverse, si applicano quelle più favorevoli al promotore finanziario interessato, salvo che sia stata pronunciata decisione definitiva.
Art. 6 - Procedimento disciplinare
Art.
7 - Reclamo
Art. 8
- Esecutività delle sanzioni
Art. 9
- Sospensione cautelare
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