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L'amministratore può costituirsi autonomamente in giudizio, salva ratifica dell'assemblea.

14 Marzo 2011 - Autore: BlogCondominio.com - Consulenza Legale Condominio


L'amministratore convenuto può anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavorevole, nel quadro generale di tutela in via d'urgenza dell'interesse comune condominiale, ma il suo operato dovrà poi essere ratificato dall'assemblea, titolare del relativo potere. La ratifica da parte dell’assemblea vale dunque a sanare con effetti ex tunc l’operato dell’amministratore che abbia agito senza preventiva autorizzazione dei condomini, e si profila necessaria sia per impedire la dichiarazione di inammissibilità della costituzione in giudizio o dell’impugnazione, sia per ottemperare al rilievo del giudice che, in tal caso, è tenuto ad assegnare, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. un termine all’amministratore per provvedere.

Cassazione civile, Sezione 2, sentenza 4733 del 25.2.2011.

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