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IVA
RIMBORSI TRIMESTRALI
Il 30 di aprile viene a scadere il termine ultimo concesso alle imprese per l'invio dell'istanza di compensazione dell'Iva relativa al primo trimestre 2010.
Come ormai noto, da quest'anno, è decisamente aumentata la convenienza a procedere alla richiesta di rimborso. Infatti l'istanza trimestrale, da inviare telematicamente entro il
I crediti Iva maturati nei primi tre trimestri 2010 possono essere utilizzati in F24 fino alla presentazione del modello Iva 2011 e l'invio telematico delle istanze riduce il credito annuale Iva 2010, che per essere compensato (per importi superiori a 15.000 euro annui) dovrà essere certificato dagli intermediari abilitati o dal revisore legale dei conti.
Per poter richiedere il rimborso o la possibilità di compensare l'Iva del trimestre è necessario aver realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro ed essere in possesso, nel singolo trimestre, di uno dei requisiti previsti dalle lettere a) (aliquota media), b) (operazioni non imponibili), e) (non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia) e, a particolari condizioni, dalla lettera c) (acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva) dell'articolo 30, comma 3, Dpr 633/72.
Come per il credito annuale Iva, anche quello dell'istanza trimestrale può essere compensato, per importi superiori a 10.000 euro annui, solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.
Solamente per i crediti trimestrali, però, la compensazione dei primi 10.000 euro può essere effettuata solo successivamente alla presentazione dell'istanza, in quanto dal 2010 è in vigore il nuovo articolo 8, comma 3, Dpr 542/99.
Dopo aver compensato in F24 i primi 10.000 euro di credito Iva trimestrale, il contribuente deve attendere il
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