Aliquote contributive 2010: GESTIONE SEPARATA
19 Febbraio 2010 - Autore: Dott. LUCIANO CHIARI - CommercialistaArticoli correlati
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2010
PER LA GESTIONE SEPARATA
L’INPS, con la circolare
Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati
In primo luogo, la circolare in commento ricorda che, per effetto di quanto stabilito dall’art. 1 co. 79 della L. 247/2007, anche nel 2010 l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) relativa ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati - pari, nel 2009, al 25% - aumenta di un punto percentuale.
Con riferimento a tale categoria di iscritti, resta fermo, inoltre, l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale pari allo 0,72%, finalizzato al finanziamento delle prestazioni di maternità/paternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e, in determinati casi, malattia.
Soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale o pensionati
Con riguardo ai soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l’art. 1 co. 79 della L. 247/2007 ha, invece, stabilito che, con effetto dall’
Tali soggetti non sono tenuti al versamento di alcun contributo a titolo assistenziale.
Aliquote contributive applicabili nell’anno 2010
Alla luce di quanto sopra, le aliquote contributive applicabili nel 2010 per gli iscritti alla Gestione separata risultano stabilite nelle seguenti misure:
- 26,72% (26% a titolo previdenziale e 0,72% a titolo assistenziale), per i soggetti che non risultino assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
- 17%, per i soggetti provvisti di altra tutela previdenziale obbligatoria o titolari di pensione.
Massimale di reddito per l’anno 2010
Le predette aliquote sono applicabili ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento di un massimale di reddito pari, per l’anno
Ripartizione dell’onere contributivo
Resta ferma la ripartizione dell’onere contributivo:
- per 1/3 a carico del lavoratore (collaboratore coordinato e continuativo, con o senza progetto, lavoratore autonomo occasionale, venditore a domicilio);
- per 2/3 a carico del committente.
Analogamente, rimane immutata la ripartizione:
- per il 55%, a carico dell’associante in partecipazione;
- per il 45%, a carico dell’associato in partecipazione.
Con riguardo ai professionisti iscritti alla Gestione separata in quanto privi di una Cassa di previdenza di categoria (c.d. professionisti senza Cassa), l’onere contributivo è, invece, totalmente a carico del soggetto, salva la facoltà di rivalsa, nei confronti dei committenti, nella misura del 4% dei compensi lordi.
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12.1.2010
Infine, l’INPS ricorda che, in virtù dell’applicazione del c.d. principio di cassa allargato ex art. 51 del TUIR, le aliquote contributive in vigore nel 2009 (25,72% e 17%) rimangono applicabili in relazione ai compensi di collaborazione coordinata e continuativa relativi a prestazioni effettuate entro il
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