Ogni ordinamento giuridico, lo si chiami “Stato di diritto”, Rechtsstaat, Etat de droit, Rule of law, si evolve autonomamente, seguendo le spinte economiche, sociali e civili del proprio Paese.
Tali spinte, nel contesto attuale, sono analoghe a quelle degli altri Stati, e sempre più frequentemente si incrociano prescindendo dai confini nazionali, grazie ad una possente globalizzazione tecno-economica (si pensi ad es. che il call center per prenotare, anche dall’Italia, un ristorante a New York si trova in India).
Ciò comporta una “globalizzazione” anche dei costumi, delle idee, dei valori e quindi dei diritti, con tutele che vengono ormai richieste e concesse non piu solo dalle Corti nazionali, ma anche da quelle sovranazionali, soprattutto dalla CE di Lussemburgo e dalla CEDU di Strasburgo.
A fronte della globalizzazione tecno-economica, il sistema delle tutele dei diritti non puo restare confinato nel suo originario ambito nazionale.
E cosi non e, in Italia, anche grazie al nuovo art. 117 Cost. (introdotto con l. cost. 3/2001), che prevede il rispetto, nell’esercizio della potestà legislativa, dei vicoli derivanti dall’ordinamento comunitario, “nonché” di quelli derivanti dagli obblighi internazionali.
A tal proposito la Corte costituzionale (348/2007) ritiene che l’art. 117, comma 1, Cost. condiziona l’esercizio della potestà legislativa al rispetto degli obblighi internazionali, fra i quali rientrano quelli derivanti dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo, le cui norme pertanto, cosi come interpretate dalla CEDU, costituiscono fonte integratrice del parametro di costituzionalità, e la loro violazione da parte di una legge comporta che tale legge debba essere dichiarata illegittima dalla corte costituzionale, sempre che la norma della convenzione non risulti a sua volta in contrasto con una norma costituzionale.
La descritta globalizzazione mette in crisi concetti finora apparsi solidi e sicuri come territorio e Sovranità. In particolare, muta profondamente il rapporto tra giurisdizione e territorio, per cui anche l’attività giudiziaria supera i vecchi confini nazionali.
I giudici delle Corti sovranazionali riconoscono e risarciscono diritti che non sono tutelati dai governi nazionali, e talvolta gli stessi giudici nazionali si rivolgono a queste Corti per un indirizzo interpretativo che superi quello nazionale, arricchendo con un fecondo dialogo la loro giurisprudenza.
Si passa dal “diritto dello Stato” al “diritto oltre lo Stato”. La regola di diritto di Hans Kelsen prevale sulla regola di governo di Carl Schmitt.
Kelsen, con la sua Reine Rechtslehre o “Dottrina pura del diritto”, sostiene che non rex facit legem, ma lex facit regem perche il Sollen (dover essere) prevale sul Sein (essere), lo Stato coincide con il diritto, inteso come insieme sistematico e ordinato di norme, un tessuto connettivo tra le leggi gia esistenti e quelle a venire, che lega il passato al presente e si proietta verso il futuro, che assume i connotati e lo spessore di un Ordinamento giuridico, caratterizzato dalla Legalitatà che e piu vicino alla globalizzazione, perchè la regola di diritto prevale sulla regola di governo.
Il superamento del rapporto tra giurisdizione e territorio costringere a riflettere, secoli dopo, con un’ottica nuova, su un frammento di Pindaro (Nomos basileus), ripreso da Platone nel Gorgia, che descrive come la regola giuridica fatta dall’uomo per l’uomo – e perciò ontologicamente diversa dalle regole scientifiche e da quelle religiose – spesso ha difficolta a separarsi dalla “Bia” o forza bruta, senza alcuna regola, per avvicinarsi alla “Dike” o Giustizia, forza regolatrice, figlia di Themis.
Il superamento del rapporto Giustizia-territorio comporta, quindi, il superamento dell’attuale concezione del diritto legata anche a Carl Schmitt, allievo di Max Weber, espressa in Der Nomos der Erde im Volkerrecht des Jus Pubblicum Europaeum (scritto dopo la seconda guerra mondiale) o “La condizione della scienza giuridica europea”, che difende la legalita statale che si esplica rispetto ad un dato territorio, anche se riconosce la crisi della legalità statale a fronte dello scatenarsi di un positivismo tecnicizzato che rende la misura della regola, impari rispetto alla misura del regolato.
Insomma, alla “globalizzazione dei diritti” corrisponde sempre di più una “globalizzazione delle tutele”, che va fornita, in tempi ragionevoli, da un Giudice terzo e imparziale.
E, ancora, quale globalizzazione maggiore, nel campo dei diritti come in quello delle tutele, della risoluzione delle controversie affidata alla volontà dei singoli, non più ovviamente (ma lo si dice per celia!) nell'arcana ed antica concezione di giustizia personale quanto, bensì come scelta consapevole di alternativa al giudizio togato, volontà partecipe delle parti di dettare da sole i limiti e le regole a cui il loro agire deve e vuole sottostare per ricercare il vero bene comune globale: la continuazione del rapporto anziché la sua rottura
E' la conciliazione, bellezza!
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