di rossiwal il 07/09/2010, 10:43
In effetti, l'azione di rivalsa dell'assicuratore che ha indennizzato il proprio assicurato ex art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 209/2005), che disciplina l’azione diretta del danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro “ha la sua fonte non nel contratto di assicurazione, ma nella legge ed è soggetta alla ordinaria disciplina della prescrizione in materia di risarcimento da fatto illecito e non in quella prevista dall'art. 2947, comma 2, c.c. " (Pret. Catania, 7 febbraio 1996). La clausola di rivalsa dell’impresa di assicurazione non è vessatoria e, dunque, non dev’essere approvata specificatamente secondo quanto rpevisto dall’art. 1341 cc (Cass. 7 novembre 1997, n. 10947; Cass. 9 giugno 1997, n. 5146, in Giur. It. 1997, I, 1122; Cass. 12 marzo 1993, n. 2974; a contrariis Trib. Benezia, sez. dist. Dolo, 11 luglio 2002, in Gius., 2003, 5, 643)
Secondo la Cassazione sia nelle assicurazioni volontarie che in quelle sociali, il diritto dell'assicuratore che abbia pagato l'indennità all'assicurato-danneggiato, di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 c. c., nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile, per la rivalsa delle somme corrisposte, non deriva dal rapporto assicurativo, che per il terzo responsabile è res inter alios, ma dalla legge ed è, pertanto, soggetto al medesimo termine di prescrizione dell'azione spettante al danneggiato piuttosto che al termine di prescrizione annuale prevista dall'art. 2952 c. c., che riguarda solo i diritti nascenti dal rapporto assicurativo tra le parti contraenti (Cass. civ. , sez. III, 17 gennaio 1992, n. 524).
Ciò in quanto, il credito dell'assicuratore, nell'esercizio della surroga prevista dall'art. 1916 c. c., si sovrappone al credito del danneggiato verso il terzo responsabile ed è assolutamente identico ad esso, e pertanto, il termine di prescrizione applicabile è quello previsto dall'art. 2947 c. c. per il diritto al risarcimento del danno e non quello di cui all'art. 2952, che riguarda il rapporto assicurativo (Trib. Roma, 17 luglio 1987).
Resta salva la possibilità per l’assicurato di svolgere contestazioni in merito alla esistenza della responsabilità e dell’entità del risarcimento erogato dall’assicuratore (Cass. 15 luglio 2003 n. 11065; Cass. 27 gennaio 1995, n. 981, in Arch. Giur. Circol. E sinistri, 1995, 1171).
Questo a differenza di quanto accade per il diritto di rivalsa verso il proprio assicurato per il quale la Cassazione ha stabilito che "L'assicuratore della responsabilità civile automobilistica che avendo pagato l'indennità al terzo danneggiato agisca con l'azione di rivalsa nei confronti del proprio assicurato, ex art. 144, co. 2, del Codice delle assicurazioni cit. nei limiti in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, fa valere un diritto proprio (e non un diritto altrui in via di surrogazione) che trova fondamento nel contratto assicurativo e cioè in quello stesso diritto di ridurre o rifiutare la prestazione pattiziamente stabilito e che non può per legge essere opposto al danneggiato, con la conseguenza che ad esso si applica la prescrizione annuale prevista dall'art. 2952 c.c. per i diritti nascenti dal contratto di assicurazione" (Cass. civ., sez. III, 19 giugno 1993, n. 6839), e biennale a far data dal 28 ottobre 2008 con l'approvazione della Legge 166/2008, di conversione con modifiche del Decreto Legge 28.08.2008 n. 134.
Nel suo caso, quindi, sembrerebbe prescritta l'azione di rivalsa dell'assicuratore che avrebbe dovuto agire nei confronti dell’assicurato entro un anno dal verificarsi dell’evento.
Walter Rossi