Il trust interno è un istituto ancora non ben capito nel panorama italiano e consierato uno strumento molto elittario.
In realta il Legislatore, l'Agenzia delle Entrate e la Giurisprudenza unanime ne ha un'ottima considerazione ed il suo utilizzo è vivamente cosigliato e tutelato.
IL TRUST INTERNO
Il trust è un’istituto giuridico di origine anglosassone, un soggetto detto disponente cede ad un altro soggetto detto trustee la proprietà di un suo bene o diritto al fine di utilizzarlo per una terza parte detta beneficiario, il bene così costituito è denominato trust.
Poiché in vari paesi anglosassoni l’istituto del testamento non esiste, questo viene considerato un metodo per sostituirlo e addirittura, a volte, a beneficio di animali!
Tuttavia in genere è anche utilizzato per gestire patrimoni in modo anonimo oppure per varie ragioni più efficiente, tale istituto trova anche notevole utilizzazione per ragioni caritatevoli.
Con la Convenzione dell’Aja del 1985 una serie di paesi non anglosassoni, tra cui l’Italia, ha permesso ai paesi firmatari dopo la sua ratifica, effettuata in Italia nel 1991, di utilizzare questo strumento giuridico, ancorché con alcune differenze rispetto ai canoni anglosassoni.
Il trust in Italia dopo un’acuta e difficoltosa elaborazione giurisprudenziale, combinata con una riflessione dell’Agenzia delle Entrate, su quella che veniva considerata –ed è- una delle più rilevanti novità del nostro ordinamento giuridico, trova dalla fine del 2010 la sua piena e serena attuabilità.
Secondo l’ordinamento Italiano il trust è utilizzabile per la gestione di patrimoni in luogo della multiproprietà con notevoli vantaggi gestionali, può anche venire utilizzato al posto di fondazioni per la facilità della sua costituzione, anche enti pubblici in passato hanno costituito trusts per garantirsi da eventuali mancati pagamenti da parte di imprese.
Imprenditori possono porre in essere trust per garantire l’unità aziendale al posto di testamenti criticabili da questo punto di vista, ed inoltre l’Agenzia delle Entrate permette notevoli vantaggi fiscali nel suo utilizzo.
Deve essere chiarito che l’utilizzo di un trust all’estero, senza avere una corrispondente attività legale, al fine di risparmiare sul fisco non è oggi un’attività remunerativa come un tempo, infatti mutamenti legislativi ed una maggiore esperienza delle autorità italiane non permettono una facile attuazione di tale progetto.
Invece il suo utilizzo in Italia attraverso la costituzione di un trust detto interno, anche per pagare in sostanza meno tasse è pienamente legittimo.
I titolari di società di capitali infatti potrebbero in molti casi, con un trust ben congeniato ed in armonia con la nostra legislazione garantirsi dopo aver pagato le tasse dell’azienda, ben il 95% degli utili.
Anche professionisti privati costituendo un trust dotato, ed è possibile , di autonoma soggettività fiscale, con un proprio codice fiscale ed una propria partita I.V.A., pagherebbero solamente il 30% delle tasse, rispettando però alcune condizioni.
Si deve tuttavia constatare che il predetto istituto viene spesso realizzato da imprenditori e professionisti spesso solo evitare le conseguenze di un fallimento imminente.
La giurisprudenza costante ed unanime però ha chiarito e chiarisce ogni volta, che trasferire il proprio patrimonio personale in un trust, lo salva dalle conseguenze di un fallimento solo quando ciò avviene in un periodo non sospetto.
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