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TREMONTI TER: LA DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI.

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22 Settembre 2009

Autore: Dr. Angelo Michele ZURILLO

Premessa

L’articolo 5 del decreto legge n. 78 del 01/07/2009, introduce un incentivo fiscale temporaneo riconosciuto in ragione dell’effettuazione di investimenti in determinate tipologie di beni; tali investimenti, devono essere realizzati dalla data di entrata in vigore del decreto legge (1° luglio 2009) fino al 30 giugno 2010.
 
La misura in commento, in parte riprende lo schema dell’agevolazione c.d. Tremonti (art. 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e, precedentemente, dall’art. 3 del DL 357 del 1994), differenziandosene sia con riguardo all’ambito soggettivo, sia alla tipologia dei beni agevolati e, soprattutto, per un diverso meccanismo di calcolo del beneficio. La misura introdotta è limitata agli investimenti in macchinari e in apparecchiature, individuati con riferimento al codice 28 della classificazione Ateco delle attività economiche, con esclusione di altre tipologie di beni strumentali e degli immobili, non è richiesto che l’investimento effettuato sia incrementale rispetto ad alcuna soglia di riferimento.
 
Ambito soggettivo
 
La disciplina è rivolta esclusivamente alle imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza, con esclusione dei lavoratori autonomi.
Il comma 1 dell’art. 5 prevede che il beneficio del 50% del valore degli investimenti sia “escluso dall’imposizione sul reddito di impresa”. Ne consegue che la misura interessa i seguenti soggetti titolari di reddito di impresa ai fini fiscali:
 
- società di capitali;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti comerciali;
- enti non commerciali in relazione agli investimenti inerenti l'attività commerciale eventualmente svolta;
- società ed enti non residenti che svolgono attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni;
- imprenditori individuali, anche non residenti, con stabile organizzazione in Italia;
- le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice e quelle equiparate ai sensi dell'art.5 del Tuir.
 
Va, inoltre, segnalato che la fruizione dell’agevolazione non è vincolata alla determinazione del reddito di impresa in modo analitico o a particolari adempimenti contabili; pertanto, dovrebbero continuare a trovare conferma le precisazioni fornite nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2001, n. 90, secondo cui l’agevolazione è applicabile anche ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regime di imposta sostitutiva, fermo restando l’onere di documentare i costi sostenuti per l’investimento.
 
La norma non reca alcuna disposizione con riguardo alla preesistente costituzione o esistenza del soggetto beneficiario alla data di entrata in vigore della disciplina. Ciò perché il beneficio si applica a tutti gli investimenti in beni agevolabili effettuati nel periodo considerato e non solo a quelli che risultano eccedenti la media di un determinato periodo precedente.
 
Modalità di applicazione
 
E’ escluso dal reddito d’impresa imponibile il 50% il valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO. Nel testo finale approvato dal Parlamento è stato specificato che la detassazione opera solo con riguardo agli investimenti in beni nuovi.
 
L’agevolazione consiste in una speciale deduzione dal reddito, da operare mediante una variazione in diminuzione direttamente in dichiarazione dei redditi. La detassazione, quindi, incide nella determinazione della base imponibile e, pertanto, può generare una perdita fiscale o integrarne una preesistente.
 
In questo caso, il beneficio è posticipato ed è condizionato al realizzo di futuri redditi imponibili da compensare. Al riguardo, si ricorda, che per le imprese in contabilità ordinaria, le perdite possono essere riportate nei cinque esercizi successivi, a meno che non si tratti di perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla costituzione che possono essere illimitatamente riportate; i contribuenti in contabilità semplificata, invece, possono utilizzare le perdite a scomputo del reddito complessivo e la parte eccedente non può essere riportata in avanti.
 
Occorre, inoltre, sottolineare che non rileva la fonte di finanziamento dell’investimento. A tale riguardo, al fine di fugare incertezze interpretative, nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati, è stata modificata la rubrica dell’articolo che ora recita “Detassazione degli investimenti in macchinari”, anziché “Detassazione degli utili reinvestiti”, locuzione più pertinente al disposto della norma.
 
Per il computo dell’agevolazione, la norma non rinvia a quanto disposto dalle precedenti edizioni della disciplina; pertanto, è da ritenere che il valore degli investimenti agevolato vada assunto al lordo di eventuali disinvestimenti del periodo. Sul punto, tuttavia, sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
 
Ambito oggettivo
 
La detassazione opera con riguardo agli investimenti effettuati in nuovi macchinari o nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2007, n. 296.
La sezione 28 riguarda la “fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione”. Dovrebbero concorrere al valore dell’investimento agevolato tutte le componenti del bene che ne costituiscono parti integranti e necessarie al suo funzionamento, ancorché prodotte da industrie fuori della classe 28. Su tale questione è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
 
Va, inoltre, sottolineato che il richiamo ai macchinari e alle apparecchiature della divisione 28 della Tabella ATECO rappresenta unicamente il parametro per individuare la tipologia dei beni agevolati. Non assume rilevanza la circostanza che l’acquisto sia effettuato da un produttore con codice attività della predetta sezione, potendo essere effettuato da rivenditori o da soggetti non residenti.
 
Come accennato, in sede di conversione del decreto presso la Camera dei Deputati, è stato specificato che l’investimento debba essere effettuato in macchinari ed apparecchiature nuove.
 
Relativamente al requisito della novità dovrebbero trovare conferma le precisazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 90 del 17 ottobre 2001.  In particolare deve trattarsi di beni mai utilizzati in precedenza da altri soggetti. Nel caso di beni complessi autoprodotti, alla cui realizzazione hanno concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purché il costo del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.
 
A fini della valorizzazione dell’investimento è plausibile ritenere che trovino applicazione le regole fiscali di determinazione del costo di acquisizione del bene sia che la stessa avvenga tramite acquisto da terzi, sia in economia tramite attività interna. Con riguardo a tali aspetti, inoltre, andrà chiarito se il costo dell’investimento debba essere assunto al lordo di eventuali contributi spettanti all’impresa. 
 
Durata
 
La durata dell’agevolazione è di un anno: sono agevolati gli investimenti realizzati dal 1° luglio u.s. (data di entrata in vigore del decreto) al 30 giugno 2010.
Sono, pertanto, di rilievo determinante i criteri di imputazione temporale degli investimenti che saranno assunti. A tale riguardo, considerando anche i chiarimenti che vennero forniti per la precedente edizione dell’agevolazione, nonché per altre misure fiscali di sostegno agli investimenti, è plausibile ritenere che siano ritenute valide le regole fiscali di imputazione a periodo dei costi acquisizione dei beni; con la conseguenza che, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, rileveranno i criteri di imputazione temporale previsti dai suddetti principi.
 
Per i soggetti “non IAS”, invece, tenuti al rispetto delle regole fiscali di imputazione temporale previste dall’art. 109, comma 2, Tuir, dovrebbero assumere rilievo il momento di consegna o spedizione del bene.
 
Tuttavia data la delicatezza della questione, soprattutto con riguardo ai casi di beni complessi in cui la consegna avviene in modo frazionato, è auspicabile un chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria che tenga conto del vincolo di unitarietà e del legame funzionale tra le varie parti del bene.
 
Utilizzo dell’agevolazione
 
In sede di conversione, il primo comma dell’art. 5 è stato modificato aggiungendo un periodo in cui si specifica che l’agevolazione può essere fruita “esclusivamente in sede di saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti”.
La modifica si è resa necessaria per dare fondamento normativo a quanto dichiarato nella relazione tecnica e illustrativa e risolvere le incertezze interpretative che suscitava il disposto originario che stabiliva che “l’esclusione dal reddito vale a decorrere dal periodo d’imposta 2010”.
 
In ragione della nuova formulazione, l’agevolazione è fruita esclusivamente in sede di saldo per ognuna delle due annualità di imposta implicate (2009 – 2010). Ciò significa che non sarà possibile fruire dell’agevolazione in sede di acconto (novembre) 2009 e in sede di calcolo degli acconti relativi al periodo di imposta 2010. E’ di tutta evidenza, però, che nel caso in cui, in sede di liquidazione definitiva dell’imposta, qualora i versamenti degli acconti dovessero risultare eccedenti l’imposta dovuta, l’impresa potrà utilizzare credito IRES a scomputo del versamento della prima rata di acconto IRES.
 
Revoca
 
Il comma 3 dell’art. 5 stabilisce che l’agevolazione è revocata se il bene è ceduto o destinato a finalità estranee all’esercizio d’impresa “prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto”.
In sede di conversione, poi, è stato introdotto il comma 3-bis, che prevede che l’incentivo fiscale è revocato “se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo”.
 
Non è ben chiara la portata della nuova disposizione e, soprattutto, il legame tra le due norme. E’ presumibile ritenere che vi sia un rapporto di connessione tra le due cause di esclusione, poiché nella diversa ipotesi si potrebbero verificare fenomeni elusivi.
 
E’ auspicabile, pertanto, che l’Amministrazione finanziaria fornisca chiarimenti sul punto.
 
Attività industriali a rischio incidenti sul lavoro
 
Per chi svolge attività a rischio di incidenti sul lavoro (ex DLgs n. 334/99), l’agevolazione è subordinata alla documentazione dell’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di legge. La disposizione riprende quanto già previsto dalle precedenti agevolazioni Tremonti.


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