19 Ottobre 2009
Autore: Tortelotti Dott.Fabrizio

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 38925/2009) ha stabilito che la costituzione del fondo patrimoniale non funge da scudo contro l’Erario. Infatti, possono essere sequestrati i beni della società di famiglia anche se vi sono confluiti prima dell’accertamento fiscale e della procedura di riscossione. Secondo la sopracitata Sentenza infatti “secondo l’orientamento più recente e prevalente di questa Suprema Corte, dal quale il collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, non essendo stata peraltro neppure affrontata dal ricorrente sotto tale profilo giuridico la questione, ai fini dell’integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (…) non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto (…) essendo sufficiente l’idoneità dell’atto simulato o ritenuto fraudolento a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato. Appare, pertanto, evidente la natura di reato di pericolo reato di pericolo della fattispecie prevista dal D.Lsg. n. 74 del 2000 art. 11, essendo stato anticipato il momento sanzionatorio alla commissione di qualsiasi atto che possa porre in concreto pericolo l’adempimento di un’obbligazione tributaria, indipendentemente dalla attualità della stessa. Il reato può essere commesso sia con alienazione simulate che con altri atti fraudolenti”. “In particolare – osserva la Corte -, la costituzione di un fondo patrimoniale, avente ad oggetto tutti i beni mobili ed immobili della società, era indubbiamente atto idoneo a limitare le ragioni del fisco, come già statuito da questa corte con la sentenza n. 5824 del 2008, tanto più che non sono state indicate le ragioni della costituzione del fondo patrimoniale. Con tale fondo alcuni beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri vengono destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e quindi sono parzialmente sottratti all’ espropriabilità . Invero, a norma dell’articolo 170 c.c., l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conoscenza essere stati contratti per scopi estranei alla famiglia. Il credito fiscale non ha alcuna attinenza con i bisogni della famiglia ma sorge automaticamente quando si verificano i presupposti che determinano la nascita dell’obbligazione tributaria”
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