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L'inquadramento dell'attività di lavoro subordinato svolto all'interno di un'azienda agricola

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19 Novembre 2009

Autore: Studio Legale Iarussi

In tema di lavoro subordinato, ed, in particolare, del lavoro prestato nell’ambito di un’azienda agricola, Cass. sez. lavoro, 22106.09, osserva che il punto centrale della controversia è costituito dalla individuazione dell'inquadramento da attribuire all'attività di lavoro subordinato svolta da un soggetto nell’ambito della medesima azienda. Il Giudice della legittimità ricorda, altresì, che nel ricorso introduttivo del giudizio una parte sostiene di avere svolto attività di guardiano nell'azienda agricola dell’altro e di avere ricevuto compensi insufficienti, ed, anzi, per alcuni mesi nessun compenso. La Corte di Cassazione sostiene che le censure proposte dal ricorrente sono inammissibili perché ripropongono questioni di merito, relative alla ricostruzione dei fatti ed alla interpretazione delle prove, che non sono suscettibili di un nuovo esame nella sede della legittimità. In particolare, il Giudice della legittimità afferma che, anche, i presunti riconoscimenti effettuati nel corso dell’interrogatorio formale del resistente non hanno necessariamente il valore che il ricorrente intende attribuire loro. In realtà, secondo il testo dell'interrogatorio formale, il resistente non ha disconosciuto che il ricorrente ha lavorato per lui, ma come bracciante agricolo, e, soprattutto, non ha riconosciuto affatto di non avere provveduto a retribuirlo per le giornate indicate nel corso dello stesso interrogatorio. La censura proposta dal ricorrente non concerne, dunque, l'applicazione della normativa in materia di confessione, ma la valutazione dell'esistenza e del contenuto della pretesa confessione, e, perciò, ancora una volta, una questione di mero fatto, non suscettibile di riesame in sede di legittimità. I motivi di ricorso, ad avviso della Suprema Corte, sono, quindi, infondati perché si risolvono nella riproposizione di questioni di mero fatto, relative alla valutazione ed alla interpretazione delle prove, che, appunto perché di fatto, non possono essere riesaminate nella fase di giudizio in argomento. È infondato, infine, anche l’ulteriore impugnazione con il quale il ricorrente afferma che nel giudizio di merito il convenuto aveva contestato la prescrizione presuntiva, nonché la nullità del ricorso per genericità dei conteggi. La Corte di Cassazione sostiene, infatti, che le censure in parola non sono ammissibili per la ragione preliminare ed assorbente che si basano sull'allegazione di una circostanza di fatto, quella dell'avvenuta proposizione delle due eccezioni, che non trova riscontro nella sentenza impugnata. In ogni caso, l'eccezione di nullità del ricorso per genericità dei conteggi ha carattere meramente processuale perché diretta a salvaguardare la possibilità di pieno svolgimento del diritto di difesa; come tale è necessariamente preliminare ad ogni valutazione di merito e, proprio per questo, non può implicare riconoscimenti di sorta che concernano il merito, mentre, a sua volta, l'eccezione di prescrizione presuntiva può comportare il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta solamente se ed in quanto sia inequivoca in questo senso, non suscettibile di diverse interpretazioni, e non risulta affatto che lo fosse nel caso di specie.  



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