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(Dott. Giuseppe Varcasia)
Prima di entrare nel dettaglio delle novità introdotte dalle recente riforma fiscale[1] in merito alle condizioni di deducibilità degli interessi passivi corrisposti dalle società ai propri soci finanziatori è il caso di fare alcune considerazioni di carattere preliminare.
L’argomento in esame assume particolare rilievo anche in funzione della prossima applicazione dell’Accordo di Basilea 2 secondo cui gli istituti di credito, nell’erogare finanziamenti verso la clientela, saranno tenuti a valutare in maniera preliminare e scientifica la loro capacità di solvibilità. Come noto, infatti, gli istituti di credito potranno effettuare finanziamenti alla propria clientela esclusivamente sulla base di un rating che sonderà in concreto la capacità di rientrare negli esborsi chiesti a prestito da parte dai soggetti richiedenti.
E’ ovvio, pertanto, che in tale scenario, qualora il rating attributo dagli istituti di credito non fosse soddisfacente, i clienti si vedrebbero negate le proprie richieste di finanziamento con la conseguenza di dover reperire la provvista finanziaria al di fuori del mercato del credito.
Non essendo, quindi, possibile rivolgersi al mercato istituzionale le aziende,[2] quasi sicuramente, saranno costrette a rivolgersi ai propri soci per soddisfare le loro esigenze finanziare.
Altra considerazione riguarda i principi ispiratori del legislatore della riforma fiscale.
Uno dei punti fondamentali della riforma riguarda, infatti, la nuova modalità di tassazione degli utili distribuiti.
Nel caso delle società di capitali, in particolare, si è optato per una parziale esenzione dei dividendi distribuiti con la soppressione del credito di imposta. In definitiva, con questo nuovo meccanismo di tassazione si crea una duplicazione di imposta seppur variabile in base al soggetto percettore.
Tale duplicazione di imposta ha come principale effetto quello di disincentivare la distribuzione degli utili prodotti dalle società di capitali con la conseguenza di incrementare l’accantonamento di tali somme a riserva ed il grado di autofinanziamento delle società stessa.
Tuttavia, esistono delle situazioni in cui le società sono costrette strutturalmente a distribuire (in tutto od in parte) gli utili maturati (si pensi ad esempio alle società quotate o quelle per le quali la politica dei dividenti è incentrata esclusivamente a premiare gli azionisti).
E’ ovvio, pertanto, che in assenza di norme specifiche, per soddisfare gli azionisti, si sarebbero, comunque, fatti uscire gli utili dalla società senza però ricorrere ad una formale distribuzione dei dividendi al fine di neutralizzare il forte pregiudizio economico derivante dalla doppia imposizione.
Tale manovra, per esempio, si sarebbe potuta attuare attraverso “finanziamenti fruttiferi fittizi” da parte dei soci verso la società, mascherando la distribuzione di utili con la remunerazione prevista per l’operazione di finanziamento. In questo modo la società avrebbe beneficiato della deducibilità fiscale degli interessi corrisposti ai soci e questi ultimi non sarebbero stati soggetti a fenomeni di doppia imposizione.
A tal proposito per far fronte ad eventuali comportamenti di “natura elusiva” il legislatore della riforma fiscale ha previsto una precisa disciplina volta a contrastare il finanziamento fittizio dei soci verso la società[3].
Tale meccanismo antielusivo viene comunemente identificato dagli addetti ai lavori con il termine di <
Vediamo adesso in dettaglio quali solo le caratteristiche fondamentali di questo istituto.
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Come già precedentemente anticipato la <
La norma in esame prescrive, infatti, l’indeducibilità della remunerazione dei finanziamenti erogati alla società dai suoi soci qualificati per la parte degli stessi che eccede il rapporto[6] di 4 a 1 tra la consistenza media dei finanziamenti e la quota di patrimonio netto contabile riferibile agli stessi soci qualificati.
Pertanto, tale istituto non riguarda la totalità dei soci ma soltanto quelli “qualificati”. In definitiva, non tutti i finanziamenti rientrano nell’interesse del legislatore ma solo quelli erogati dai soci più importanti, appunto quelli “qualificati” e, comunque, quelli che superano un determinato importo.
Per “soci qualificati[7]” si intendono coloro i quali controllano direttamente o indirettamente, il soggetto debitore ai sensi dell’articolo 2359[8] del codice civile, o che partecipano al capitale sociale della società con una percentuale almeno pari al 25%.
(continua)
Articolo estratto dalla rivista Basilea 2, anno II (2005), numero 1
http://www.finanzaediritto.it/shop.php?idcat=2
[1] Con la legge delega del 7 aprile 2003 n. 80 è stata approvata la riforma del sistema fiscale. Il primo decreto attuativo della riforma è stato il Decreto legislativo del 12 dicembre 2003 n. 344 che ha istituito la novità tassazione delle società Ires. Da ultimo con la Legge n. 311 del 31 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005) ha proseguito con la regolamentazione del secondo modulo della riforma.
[2] Si fa presente che in questo contesto ci si fa riferimento sia all’imprenditore individuale che a quello collettivo (organizzato in veste di società di capitali che di persone).
[3] Articolo 98 del D.P.R. N. 917/86 “Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione”.
[4] La traduzione in italiano del termine inglese dovrebbe essere “Capitalizzazione sottile”.
[5] Secondo quanto disposto dallo stesso legislatore la norma in esame viene applicata solo ai soggetti di grandi dimensioni. In particolare sono esclusi dalla “Thin Capitalization” i soggetti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a 5.164.568,99 euro.
[6] A tal proposito si ricorda che per il solo periodo di imposta a decorrere al 1° gennaio 2004, il rapporto è stabilito in 5 ad 1.
[7] Per identificare la figura di “socio qualificato” ai fini della “thin cap” bisogna far riferimento alla lettera c), del comma 3 dell’articolo 98 del D.P.R. N. 917/1986.
[8] Ai sensi del codice civile sono da considerarsi società controllate: 1. “[…] le società in cui un´altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell´assemblea ordinaria; 2. Le società in cui un´altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un´influenza dominante nell´assemblea ordinaria; 3. Le società che sono sotto influenza dominante di un´altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa […].”
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