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La Suprema Corte sulla quietanza c.d. abdicativa sottoscritta dal lavoratore in relazione al risarcimento del c.d. danno differenziale da infortunio sul lavoro.

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6 Febbraio 2010

Autore: Studio Legale Iarussi

            In tema di infortuni sul lavoro, ed in particolare sulla valenza di una quietanza liberatoria del lavoratore, Cass. sez. lav. 21165.09 premette che l'interpretazione di una norma contrattuale è operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e pertanto incensurabile in cassazione se non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica contrattuale o ad una motivazione carente o contraddittoria nello svolgimento delle relative argomentazioni. In proposito, va ribadito che i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale, secondo la Corte Suprema, quelli strettamente interpretativi (artt. 1362-1365 cod. civ.) prevalgono su quelli interpretativi-integrativi (artt. 1366-1371 cod. civ.) ove la concreta applicazione degli stessi risulti da sola sufficiente a rendere pienamente conto della comune intenzione delle parti (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cass. 9 febbraio 2006 n. 9553).

 

Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi risulta poi, nella legge, prioritario il criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, comma 1° cod. civ., con la conseguenza che questo può in alcuni casi orientare in maniera conclusiva, da solo, l'operazione ermeneutica. Non va peraltro taciuto che il dato letterale possa risultare ambiguo, per cui si renda necessario ricorrere agli altri canoni strettamente interpretativi, in particolare a quello di cui all'art. 1363 c.c., e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi-integrativi (cfr., per tutte, Cass. 28 agosto 2007 n. 18180 e 10 marzo 2008 n. 6366). Infine, 21165.09 statuisce con riguardo alla individuazione della volontà abdicativa nelle c.d. quietanze a saldo o liberatorie sottoscritte dal lavoratore al termine del rapporto, che esse costituiscono di regola la semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti (concretando pertanto una dichiarazione di scienza: cfr., ad es. Cass. 4 maggio 1999 n. 4442).

Ove tale quietanza contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme, va ribadito che è necessaria la massima cautela nella ricerca della reale volontà abdicativa, in ragione del contesto normale in cui tali quietanze vengono sottoscritte (al termine del rapporto di lavoro, all'atto della ricezione delle spettanze finali e su di un testo predisposto dal datore di lavoro, etc), obiettivamente idoneo ad attenuare o escludere la consapevolezza del dipendente in ordine al carattere impegnativo o meno della dichiarazione. Pertanto ove la dichiarazione di rinuncia a maggiori somme sia “riferita, in termini generici, a titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto”, essa “può assumere valore di rinuncia ... alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre circostanze desumibili aliunde, che essa è stata rilasciata con la consapevolezza della esistenza di diritti determinati o obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi” (cfr., per tutte, Cass. 17 maggio 2006 n. 11536). 

Avv. Daniele Iarussi - Dottorando di ricerca in diritto del lavoro presso l'Università di Bologna


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