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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA

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8 Febbraio 2010

Autore: Dr. Angelo Michele ZURILLO

Le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IVA cambiano radicalmente, a decorrere dal 2010, per effetto delle novità introdotte ad opera dell’art. 10, D.L. 1.7.2009, n. 78.

Le disposizioni interessano la gestione dei soli crediti IVA, sia che derivino da dichiarazione annuale che da istanza di compensazione trimestrale (ricorrendone i requisiti). In particolare:

1.       si introduce il principio secondo cui l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui gli stessi risultano (in particolare, a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione);

2.       la medesima compensazione, sempre per importi superiori a 10.000 euro, può essere operata esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21.12.2009 (non è invece possibile utilizzare i canali home banking o remote banking);

3.       infine, per utilizzi in compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, i contribuenti hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla sola dichiarazione annuale (l’adempimento non è richiesto sulle istanze di rimborso trimestrali).

1. CREDITI ESCLUSI dalle NUOVE CAUTELE

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le nuove regole sulla compensazione non si applicano alle seguenti categorie di crediti che, per conseguenza, possono essere utilizzati liberamente, senza attendere la presentazione della dichiarazione o l’apposizione del visto di conformità, già dall’ 1 gennaio 2010:

1.       residuo credito IVA annuale del 2008 (che è emerso dalla dichiarazione mod. IVA 2009) non ancora utilizzato alla data del 31.12.2009; al riguardo, osserva correttamente l’Agenzia, il credito IVA del 2008 potrà essere liberamente compensato (esponendo su modello F24 il codice 6099, anno 2008) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2009, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà - per così dire - "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2009;

2.       residui crediti trimestrali relativi all'anno 2009 (che sono emersi dalle istanze, Mod. IVA TR, presentate nel corso del 2009), non ancora utilizzati alla data del 31.12.2009;

3.       credito IVA annuale del 2009, se utilizzato per l’effettuazione di compensazioni verticali IVA da IVA.

 

Si precisa che, se nella medesima delega di pagamento il contribuente utilizza in compensazione crediti IVA, anche maturati in anni diversi, con debiti relativi ad IVA e ad altre imposte, premi o contributi, la compensazione sarà prioritariamente attribuita a copertura dei debiti IVA, a partire dai crediti esposti di più remota formazione.

 

2. GESTIONE del PLAFOND LIBERO dei 10.000 EURO

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

1.       i crediti rilevano in relazione al periodo di formazione e non a quello di utilizzo; pertanto, nel 2010 si potranno sovrapporre utilizzi di credito IVA annuale del 2009 con crediti IVA trimestrali del 2010;

2.       l’applicazione delle nuove regole necessita di ragionare in termini di doppio binario, vale a dire gestendo l’esistenza di un monte credito libero (sino a 10.000 euro compresi) e di un monte credito vincolato (la quota eccedente i 10.000 euro); ciascun contribuente, insomma, in apertura del nuovo anno ha a propria disposizione la possibilità di utilizzare liberamente sino a 10.000 euro di credito prima della presentazione della dichiarazione;

3.       in via ulteriore, tale doppio binario (quota libera, quota vincolata) si applica per ciascuna tipologia di credito IVA disponibile, vale dire tanto per il credito annuale del 2009, quanto per il credito dei tre trimestri 2010 (per i contribuenti che hanno i requisiti e presentano le relative istanze con Mod. IVA TR); quindi, i contribuenti (con crediti superiori a tali soglie) hanno teoricamente a loro disposizione:

·         a partire dal mese di gennaio 2010: una quota di libera di 10.000 euro, per la compensazione del credito IVA annuale del 2009;

·         dopo avere presentato i Modd. IVA TR, una ulteriore quota libera di 10.000 euro, a valere sull’ammontare dei crediti trimestrali.

 

3. COMPENSAZIONI OLTRE la SOGLIA dei 10.000 EURO

L’avvenuto superamento della soglia dei 10.000 euro di compensazione di credito IVA nel corso di un anno, richiede:

 

1.       la preventiva presentazione della dichiarazione annuale o della istanza di compensazione trimestrale;

2.       l’attesa del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello;

3.       l’utilizzo del solo canale Entratel o Fisconline per la presentazione della delega (non sono ammessi i servizi home banking o remote banking).

La trasmissione delle deleghe oltre soglia sul solo canale telematico gestito dalla Agenzia delle Entrate è finalizzato a consentire la corretta esecuzione di taluni  controlli preventivi sul modello che, in caso di esito negativo, impediscono il perfezionamento del pagamento.

Il sistema sarà in grado di “scartare” le deleghe viziate da una delle seguenti irregolarità:

1.       l’importo compensato supera i 10.000 euro annui e non è stata preventivamente presentata la dichiarazione ovvero l’istanza da cui emerge il credito stesso;

2.       l’importo compensato è superiore a 15.000 euro annui e la dichiarazione da cui emerge il credito non è corredata del visto di conformità o della sottoscrizione del revisore richiesti dalla norma;

3.       l’importo compensato supera l’importo del credito risultante dalla dichiarazione o istanza presentata, decurtato di quanto eventualmente già utilizzato in compensazione.

Per quanto riguarda l’iter teorico del procedimento di controllo telematico delle deleghe di pagamento:

·         il contribuente (o l’intermediario preposto) riceve una prima comunicazione attestante l’avvenuta acquisizione del file da parte dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

·         nel caso di utilizzo di un credito IVA, la delega è successivamente sottoposta ad ulteriori controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dall’art. 10, D.L. 78/2009;

·         esauriti i controlli è prodotta una seconda comunicazione attestante l’esito di accettazione o di scarto.

Appare, pertanto, consigliabile procedere alla trasmissione delle deleghe contenenti compensazioni IVA con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei termini di versamento, così da avere la possibilità, in caso di scarto, di ritrasmetterla previa rimozione dell’errore che ne ha determinato la mancata accettazione, evitando di incorrere nelle conseguenti sanzioni.

 

4. COMPENSAZIONI OLTRE la SOGLIA dei 15.000 EURO

Quando il credito IVA annuale viene utilizzato in compensazione per importi superiori a 15.000 euro in un anno, scatta l’ulteriore obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da parte dei soggetti abilitati (l’adempimento non è richiesto per i crediti trimestrali).

In alternativa alla richiesta del visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, possono effettuare la compensazione dei crediti IVA, se la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti che esercitano il controllo contabile.

Il rilascio del visto di conformità implica:

1.       la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;

2.       la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

 



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