19 Dicembre 2008
Autore: FormaMed srl

Nonostante il persistente attaccamento dei Paesi della vecchia Europa alle tradizionali categorie giuridiche, si possono intravedere una serie di segnali che, in Francia come in Italia, hanno già da tempo fatto sorgere il dibattito circa la necessità di ridiscutere una serie di principi quali quello della responsabilità illimitata, della ratio del divieto del patto commissorio e, più in generale, della responsabilità patrimoniale. Ad esempio, la necessità di arginare il rischio di delocalizzazione delle risorse a fronte di un mercato globale che non si sottopone al "rischio normativo" (ma che, anzi, sceglie sulla base della normativa più conveniente) ha spinto, ormai più di un anno fa, un paese come la Francia (probabilmente uno dei paesi tra i più fortemente legati alle proprie tradizioni giuridiche) a muoversi verso un istituto estraneo alla sua cultura giuridica: la fiducie.
La fiducie si configura quale nuovo strumento idoneo ad attuare la concorrenza della Francia in ordine alla trasmissione ed alla gestione di patrimoni.
Tale istituto origina dal diritto romano, ove si presentava sottoforma di un accordo, il pactum fiduciae, che si accompagnava ad un trasferimento temporaneo di proprietà. Esso era utilizzato a fini di gestione (fiducia cum amico), garanzia (fiducia cum creditore) e nel diritto delle successioni, con la sostituzione fedecommissoria, sviluppatasi nel tardo medioevo, con la quale si obbligavano gli eredi o i legatari a conservare i beni trasmessi ed a ritrasferirli ad un terzo.
L'istituto venne poi, per ragioni ideologiche ed economiche, volontariamente estromesso dal code napoleon (che non ne menziona nemmeno il termine), con crescente disinteresse sino ai primi decenni del '900 quando ne viene affrontato lo studio in ambito comparato.
Solo dalla metà degli anni ottanta ne riprende il dibattito e, con l’avvicinarsi dell’entrata in vigore della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile al trust ed al suo riconoscimento (firmata dalla Francia il 26 novembre 1991), si svilupparono forti pressioni per accelerarne l’introduzione e dotare l'ordinamento interno di un istituto idoneo ad essere riconosciuto come trust ai fini della Convenzione stessa.
Una prima difficoltà della dottrina francese ad ammettere tale istituto deriva dal fatto che esso propone un modello di proprietà che si contrappone a quello sancito dalla Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789, poi trasposto all'art. 544 del code civil. Tale norma, dotata di rilevanza costituzionale e criterio ermeneutico del concetto di proprietà stesso, è il pilastro posto a base della sistematica giuridica francese.
Un'ulteriore difficoltà, che discende dalla prima, è quella che vede l'istituzione di un patrimonio destinato come lesivo del principio di della responsabilità patrimoniale universale del debitore di cui all'art. 2092 del code civil.
A queste difficoltà si aggiunge il timore che un tale istituto possa servire a scopi contrari alla legge, tra cui quello dell'evasione fiscale. Proprio questo timore ha frenato l'adozione di molteplici progetti di legge sull'istituzione della fiducie.
Il limite concettuale ad ammettere la proprietà fiduciaria si riflette, nella prassi, nella tendenza di porre ostacoli, di fatto per ora insormontabili, all'organizzazione dell'istituto fiduciario.
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