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Il bonus annuale delle eccellenze quale strumento di premialità nella riforma Brunetta del pubblico impiego. di Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego Lazio

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8 Febbraio 2010

Autore: studiolegaledanza

di Maurizio Danza -Arbitro Pubblico Impiego Lazio

 

L’istituto del bonus annuale delle eccellenze è regolato nell’art 21 del D.lgs n°150/2009[1], attuativo della ben nota Legge n° 15 del 4 marzo 2009 di intera riforma sia del sistema di contrattazione riferito al pubblico impiego contrattualizzato. A ben vedere nel capo II del titolo III il d. lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150, «Merito e premi», elenca tutti gli strumenti di premialità,tra cui il bonus delle eccellenze che è concepito come funzionale all’attuazione del ciclo della performance . Quest’ultimo presenta in primo luogo talune peculiarità,tra cui quella di essere innanzitutto un istituto ad applicazione eventuale: infatti detto strumento potrà funzionare solo se, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, saranno destinate apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro [2]. La seconda caratteristica, questa di natura sostanziale ed anche essa evincibile dalla disposizione del comma 3 bis dell’art. 45 del d. lgs. n. 165/2001[3], è che detto strumento è finalizzato a premiare il miglioramento della performance e non solo il merito. Appare chiaro quindi che la norma intenda riferirsi a quel concetto di «superperformance», da intendersi come conseguimento di un obiettivo superiore rispetto a quello assegnato secondo i parametri deducibili dalle fasi del ciclo della performance. Ed infatti, a ben vedere, condicio sine qua non dell’attribuzione del relativo riconoscimento economico è in primo luogo il collocamento nel livello più alto della graduatoria delle valutazioni individuali. Ulteriore elemento di selezione è la previsione dell’attribuzione ad una percentuale, non superiore al cinque per cento, dei dirigenti e del personale non dirigenziale. Anche in relazione all’ammontare lo strumento presenta aspetti suoi specifici, tenendo conto di più parametri di riferimento; ed infatti a tal proposito, la norma demanda alla contrattazione nazionale la determinazione del premio, che quindi potrà variare sia in funzione delle risorse messe a disposizione in sede di  rinnovo contrattuale che delle decisioni della contrattazione collettiva dei singoli comparti. Per tali ragioni certamente si verificherà una diversa determinazione del bonus a seconda del comparto di appartenenza del dirigente o del dipendente pubblico. In tale filone ulteriormente derogatorio va collocato il quadro delle Autonomie Locali e dei servizi sanitari nazionali che, in riferimento specifico a tale istituto, dovrà adattare lo strumento del bonus alla specificità dei propri ordinamenti[4]. Di particolare rilievo poi il c. 3 dell’art. 21 che, nel prevedere un «diritto di opzione», con conseguente divieto del cumulo del bonus con il premio annuale dell’innovazione e con l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, sembrerebbe in realtà far venir meno la sua natura di istituto di premialità a prevalenza di merito. Ed infatti il  dipendente (o il dirigente), che nel corso della sua attività lavorativa dovesse realizzare un’innovazione del tutto sganciata dal sistema di misurazione della performance, si vedrà costretto a rinunciare al bonus annuale delle eccellenze, invece specificatamente collegato al conseguimento di un proprio risultato individuale. La norma infine si caratterizza anche per aver previsto un termine entro il quale provvedere all’assegnazione di detto bonus a favore del personale individuato, atteso che espressamente prevede l’attribuzione del medesimo entro il mese di aprile dell’anno successivo rispetto a quello di conclusione del processo di performance, legato alla nota relazione sulla performance di tipo annuale e a consuntivo di cui all’art. 10 c.1 lett. b del d.lgs. n. 150 da adottare entro il 30 giugno.



[1] Art. 21 Bonus annuale delle eccellenze 1. È istituito, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall’articolo 57, comma 1, lettera c), del presente decreto, il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a). Il bonus è assegnato alle performance eccellenti individuate in non più del cinque per cento del personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella predetta fascia di merito alta. 2. Nei limiti delle risorse delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina l’ammontare del bonus annuale delle eccellenze. 3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso. 4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all’esercizio precedente.

 

[2] cfr. art. 45 c.3 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

[3] cfr. DANZA, La revisione della struttura retributiva dei dipendenti pubblici quale strumento di distribuzione del trattamento accessorio:performance individuale e organizzativa nello schema del decreto legislativo attuativo della riforma Brunetta, in www.laprevidenza.it  del 3 giugno 2009, con particolare riferimento alla nuova formulazione dell’art. 45 c. 3 del d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ad opera dell’art. 57 del d. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, nella parte in cui ha adottato il termine  di performance individuale ed organizzativa a quella di produttività quale presupposto per la distribuzione del trattamento economico accessorio.

 

[4] cfr. art. 31 c.3 del d.lgs. del 15 marzo 2009, n. 150.



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