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Corporate Governance - Avv. Petruccelli

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1 Gennaio 2007

Autore: Redazione

(Avv. Rosa Petruccelli)

La riforma del diritto societario ha previsto l’introduzione di modelli di governance alternativi mutuati da esperienze straniere. L’articolo 2380 del codice civile prevede che, in alternativa al sistema italiano fondato su organi separati di amministrazione e controllo (consiglio di amministrazione e collegio sindacale), gli statuti delle s.p.a. Possono optare per il sistema dualistico, di derivazione tedesca, ovvero per il sistema monistico, di derivazione anglosassone.

Spetta ai soci scegliere il modello più adatto alle caratteristiche dell’azienda. Se la scelta non viene fatta, resta in vigore il tradizionale modello civilistico.

Modello monistico
Il sistema monistico, di ispirazione anglosassone, prevede un unico consiglio di amministrazione, cui spetta la gestione dell’impresa, che nomina al suo interno un comitato di controllo che esercita non il controllo contabile, bensì il controllo sul corretto esercizio dell’amministrazione.1

A differenza del modello tradizionale in cui l’assemblea elegge separatamente gli organi di amministrazione e di controllo, nel modello di governance in esame i controllori sono emanazione degli stessi soggetti controllati.

Data questa “anomalia” la legge mira a garantire l’efficacia del sistema di controllo introducendo la figura dell’amministratore indipendente, che nasce e si evolve nei sistemi anglosassoni e che viene introdotta in Italia dall’articolo 2409-septiesdecies c.c..

Gli amministratori indipendenti perseguono l’interesse della società: non dei gestori, della maggioranza o della minoranza ed hanno accesso alle informazioni, come gli altri amministratori. In particolare l’amministratore indipendente non deve possedere azioni della società in misura tale da consentirgli di esercitare il controllo sulla stessa, o comunque in misura tale da interferire con la sua indipendenza; non deve ricoprire altre cariche che lo pongano in conflitto di interessi con la società; non deve ricoprire la carica di amministratore della società per periodi di tempo tali da consentire l’instaurazione di legami che sviliscano la sua indipendenza; non deve essere, o essere stato, dipendente della società, o affiliata; non deve essere parente o affine di alcun dipendente, amministratore o azionista di controllo della società.

Ai sensi dell’articolo 2409-septiesdecies, Ii comma del codice civile: “Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati”.

Pertanto la legge prevede che “almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione”2 debba avere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, quali cause di ineleggibilità e di decadenza3, oltre eventualmente, a quelli ulteriori, di previsione statutaria, disposti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria (come quello redatto dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri per il collegio sindacale) oppure da società di gestione di mercati regolamentati.

La percentuale minima è condizione necessaria per la regolare costituzione del consiglio. Se avviene la riduzione del numero di consiglieri indipendenti al di sotto del terzo, il consiglio dovrà immediatamente attivarsi, a norma dell´articolo 2386 del codice civile.

Al consiglio di amministrazione così formato, si applicano, sempre in quanto compatibili, tutte le norme dettate per gli amministratori nel sistema tradizionale, quali ad esempio quelle relative ai compiti del consiglio di amministrazione e degli organi delegati4, la loro nomina e la revoca5, i poteri di rappresentanza6, ma anche le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2382 c.c. e i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall’articolo 2387 c.c..

L’istituzione, in seno allo stesso consiglio di amministrazione, del comitato per il controllo sulla gestione, costituisce il vero elemento di novità per il sistema dei controlli, così come tradizionalmente concepito nel nostro ordinamento.

Questa novità ci induce ad effettuare una riflessione e cioè i membri del comitato per il control lo sulla gestione (nominati dal consiglio di amministrazione) sono componenti dello stesso consiglio di amministrazione, seppure si tratta di amministratori indipendenti. E’ evidente che tali amministratori indipendenti si troveranno a deliberare in consiglio di amministrazione operazioni delle quali rispondono anche come controllori, con conseguente affievolimento del necessario potere di controllo.


(continua)
articolo estratto dalla rivista Basilea 2, anno III (2006), numero 2
http://www.finanzaediritto.it/shop.php?idcat=2


1. Articolo 2409 sexiesdecies e septiesdecies, comma 1 c.c..
2. Nel decreto delegato si prevedeva che nel sistema monistico la metà degli amministratori dovessero avere i requisiti di indipendenza, e che tutti i membri del comitato di controllo dovessero essere indipendenti. Nel testo definitivo la quota è stata ridotta ad un terzo: cfr articolo 2409 septiesdecies, 2° comma.
3. Articolo 2399 c.c. Cause di ineleggibilità e di decadenza “Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall’ufficio di sindaco”.
4. Articolo 2380 bis c.c..
5. Articolo 2383 c.c..
6. Articolo 2384 c.c..






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