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ANTIRICICLAGGIO: previsti controlli sui professionisti

19 Aprile 2011 - Autore: Dott. LUCIANO CHIARI - Commercialista


www.studiochiari.com

 

 

ANTIRICICLAGGIO:

previsti controlli sui professionisti

 

E’ ormai noto che nella programmazione dei controlli della Guardia di Finanza verrà riservata una particolare attenzione ai professionisti.

La Guardia di Finanza, infatti, ha stabilito che nel 2011 saranno eseguiti 85 controlli in tutta Italia sul rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio da parte di commercialisti, consulenti del lavoro, revisori, consulenti tributari non iscritti in albi, avvocati e notai.

L’oggetto dell’ispezione sarà costituita dai seguenti adempimenti:

-          l'adeguata verifica della clientela;

-          la registrazione dei dati del cliente;

-          la conservazione dei documenti;

-          la segnalazione delle operazioni sospette;

Adempimenti ai quali i professionisti, si ricorda, possono provvedere nei seguenti modi:

-          utilizzare i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività elaborando mensilmente le informazioni;

-          mettere a disposizione le informazioni entro tre giorni dalla richiesta della GdF;

-          istituire il registro della clientela nel quale vengono conservati i dati identificativi del cliente.

 

Riguardo a tali controlli, si evidenzia, inoltre che secondo quanto previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 231/2007 la loro rilevanza non si ferma alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previsto dalla normativa antiriciclaggio, ma si estende fino alla fase di accertamento tributario.

Secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 231/2007, quindi:

-          Art. 36 del D.Lgs. n. 231/2007: Obblighi di registrazione

Comma 1: I professionisti, i revisori, le banche, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti indicati dall’art. 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Comma 2: I soggetti indicati registrano, con le modalità indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:

a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;

b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Comma 3: Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale.

Comma 6: I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

 

Qualora venga accertata l’infrazione degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, si ricorda che i professionisti potranno incorrere nelle seguenti sanzioni:

-          inosservanza dell’obbligo d’identificazione della clientela: multa da 2.600 a 13.000 euro;

-          omessa istituzione del registro della clientela: sanzione da 5.000 a 50.000 euro;

-        omessa segnalazione di operazioni sospette all’Uif: sanzione dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata;

-         omessa comunicazione al Ministero dell’Economia delle infrazioni relative all’uso del denaro contante e di titoli al portatore: sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione.

 

Oltre a quanto sopra detto si segnala, infine, che il Cndcec sta lavorando all'aggiornamento delle linee guida sull'adeguata verifica e ad una circolare sull'invio delle segnalazioni di operazioni sospette all'Uif (unità di informazione finanziaria).





            

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