Aliquote contributive 2011: GESTIONE SEPARATA INPS
11 Febbraio 2011 - Autore: Dott. LUCIANO CHIARI - CommercialistaArticoli correlati
Aliquote contributive 2011
per gli iscritti alla Gestione separata INPS
(ex L. 8.8.95 n. 335)
1 - Premessa
2 - Lavoratori obbligati all’iscrizione alla Gestione separata
3 - Aliquote contributive previdenziali
3.1 - Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati
3.2 - Soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale o pensionati
4 - Aliquota contributiva assistenziale
4.1 - Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati
4.2 - Soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale o pensionati
5 - Aliquote contributive applicabili nel 2011
6 - Ripartizione dell’onere contributivo
6.1 - Lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi
6.2 - Associati in partecipazione
6.3 - Venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali
6.4 - Liberi professionisti
* * * * *
1 - Premessa
Nel 2011 non si applicano ulteriori incrementi dell’aliquota contributiva dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335.
La L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011, ex legge finanziaria), ha infatti abrogato la disposi-zione della L. 24.12.2007 n. 247 che prevedeva, a decorrere dall’1.1.2011, l’aumento dello 0,09% delle aliquote contributive riguardanti, tra gli altri, i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.
2 - Lavoratori obbligati all’iscrizione alla gestione separata
Si ricorda che sono tenute all’iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in particolare, le seguenti tipologie di lavoratori:
- collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
- professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
- associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione).
Ai fini della contribuzione dovuta, i suddetti soggetti vengono distinti tra:
- soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
- soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).
3 - Aliquote contributive previdenziali
3.1 - Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati
In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, dall’1.1.2011 continua quindi ad applicarsi l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) del 26%, come nel 2010.
3.2 - Soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale o pensionati
Con riguardo ai soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, resta ferma l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) del 17%, applicabile dall’1.1.2008.
4 - Aliquota contributiva assistenziale
4.1 - Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati
Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, occorre inoltre tenere presente che:
- resta fermo l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo assistenziale (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare);
- l’aliquota contributiva assistenziale ammonta, a decorrere dal 7.11.2007, allo 0,72%.
4.2 - Soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale o pensionati
Per i soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, il contributo assistenziale dello 0,72% continua a non essere dovuto.
5 - aliquote contributive applicabili nel 2011
Le aliquote contributive applicabili nel 2011 per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 risultano, quindi, stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.
|
| NON ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI | ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA |
| 26% fino al massimale della base imponibile pari a 93.622,00 euro | 17% fino al massimale della base imponibile pari a 93.622,00 euro | |
| Contributo assistenziale | 0,72% | NO |
| Contribuzione totale | 26,72% fino al massimale della base imponibile pari a 93.622,00 euro | 17% fino al massimale della base imponibile pari a 93.622,00 euro |
6 - Ripartizione dell’onere contributivo
Anche nel 2011 continuano ad applicarsi le ordinarie regole di ripartizione dell’onere contributivo, come di seguito riepilogato.
6.1 - Lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi
Nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi, i contributi dovuti sono ripartiti:
- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per 2/3, a carico del committente.
6.2 - Associati in partecipazione
Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l’onere contributivo è ripartito:
- per il 55%, a carico dell’associante in partecipazione;
- per il restante 45%, a carico dell’associato.
6.3 - Venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali
Nei confronti dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti:
- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per 2/3, a carico del committente.
Per i liberi professionisti è confermata la facoltà di rivalsa nella misura del 4% dei compensi lordi.
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