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La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha ritenuto che “un'operazione commerciale, non palesemente in perdita, se effettivamente compiuta, è più che idonea ad integrare il requisito richiesto dall'Amministrazione finanziaria” ai fini dell’art. 110, comma 10, del D.P.R. 917/86. Ciò perché “sussiste sempre un effettivo interesse economico...
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